Etica

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L’analisi comportamentale può essere molto incisiva sulla vita delle persone. Oltre cento anni di ricerca scientifica hanno costituito un corpus di conoscenze che, cumulate, danno agli analisti del comportamento grandi potenzialità nell’aiutare i propri utenti.

Aiutare i propri utenti significa dare loro gli strumenti per cambiare la propria vita e per aspirare a traguardi prima solo immaginati. Ma proprio come il bisturi del chirurgo, anche l’analisi comportamentale può fare danno, se usata male.

E’ per questa ragione che tutti i professionisti di Voce nel Silenzio sono tenuti a rispettare l’ “Ethics Code for Behavior Analysts” (Codie etico degli analisi del comportamento) pubblicato dal BACB alla pagina dedicata all’ ETICA.)

Di seguito, siamo lieti di riassumere le principali norme etiche che i nostri professionisti si onorano di rispettare.

Constati una violazione o vuoi maggiori informazioni rispetto all’etica professionale degli analisti del comportamento? CONTATTACI

LE PIU' IMPORTANTI NORME ETICHE SEGUITE DAI PROFESSIONISTI DI VOCE NEL SILENZIO

L’analista del comportamento basa il proprio lavoro sulla ricerca scientifica. Valutazioni del repertorio comportamentale degli utenti e interventi non ammettono interpretazioni o credenze personali.

L’analista del comportamento evita le relazioni multiple a causa dell’effetto potenzialmente nocivo di tali relazioni. Per la stessa ragione, l’analista del comportamento non accetta regali e non fa regali, in quanto tale evento costituisce l’inizio di una relazione multipla. Inoltre, egli informa i propri utenti del potenziale effetto nocivo di tali relazioni.

L’analista del comportamento ha la responsabilità di operare nel migliore interesse dell’utente, dove per utente si intende il destinatario finale del servizio analitico-comportamentale.

L’analista del comportamento fornisce servizio solo agli individui la cui richiesta di servizio è commisurata alla formazione e all’esperienza dell’analista stesso. In caso l’esperienza o la formazione non siano commisurate alle esigenze dell’utente, l’analista del comportamento deve fornire servizio sotto la supervisione di un analista le cui credenziali permettano di fornire tale servizio, oppure deve rifiutare il caso.

L’analista del comportamento ha responsabilità verso tutte le parti interessate dal servizio analitico-comportamentale. Quando sono presenti più parti (es: insegnanti, genitori, bambino, etc), deve essere effettuata e comunicata a tutti gli interessati una gerarchia che identifichi chi sia il destinatario finale dell’intervento, gli interessi del quale l’analista del comportamento deve sempre difendere.

L’analista del comportamento ha l’obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni fornite dall’utente, salvo esplicito consenso. Egli condivide tali informazioni con lo staff della cooperativa e con il proprio supervisore, professionisti a loro volta tenuti al segreto professionale, al fine di garantire la migliore efficienza ed efficacia del servizio offerto.

L’utente ha diritto a un trattamento efficace, ovvero basato sulla letteratura scientifica e adattato alle esigenze del singolo. L’analista del comportamento ha il dovere di informare e di istruire l’utente a proposito delle procedure più efficaci e scientificamente supportate.

L’analista del comportamento ha la responsabilità di informare l’utente circa l’appropriato monte ore e livello di servizio richiesto per ottenere gli obiettivi previsti dal piano di trattamento.

L’analista del comportamento raccoglie ed elabora dati circa il lavoro svolto al fine di facilitare il futuro servizio proprio o di altri professionisti, di assicurare l’affidabilità e l’efficacia del trattamento svolto e di informare prontamente l’utente qualora i dati raccolti indichino che il trattamento non ha raggiunto le soglie di efficacia previste.

L’analista del comportamento agisce nel migliore interesse dell’utente ed esegue ragionevoli e pronti sforzi per facilitare la continuazione del servizio analitico-comportamentale nel caso ci sia la necessità di un’interruzione non programmata (es: malattia, trasferimento, crisi economica, etc).

L’interruzione del servizio è prevista in caso l’utente (a) non necessiti di ulteriore trattamento, (b) non stia traendo significativo beneficio dal trattamento, (c) sia danneggiato dalla continuazione del servizio, (d) quando l’utente chiede l’interruzione.

L’analista del comportamento non abbandona l’utente. Prima dell’interruzione, discute i servizi ulteriori necessari, fornisce servizi adeguati prima di interrompere, suggerisce servizi alternativi o altri analisti del comportamento, esegue sforzi concreti per facilitare il passaggio di consegne e responsabilità a un altro professionista.

L’analista del comportamento conduce adeguate valutazioni prima di fornire indicazioni per l’intervento. In caso l’utente necessiti di programmi di riduzione del comportamento eccessivo, l’analista del comportamento esegue per prima cosa un’analisi funzionale del problema.

L’analista del comportamento ha il dovere di raccogliere ed elaborare dati graficamente, secondo gli standard della disciplina, in modo da permettere le decisioni inerenti a, e lo sviluppo di, programmi di modificazione comportamentale.

L’analista del comportamento consiglia il consulto medico qualora compaia la possibilità che il comportamento oggetto di trattamento sia influenzato da variabili mediche o biologiche.

L’analista del comportamento è responsabile di ogni aspetto del programma di modificazione comportamentale: dalla concettualizzazione all’implementazione, all’interruzione.

I programmi di modificazione comportamentale sono concettualmente fondati sui principi dell’analisi comportamentale.

L’analista del comportamento descrive per iscritto, ad uso dell’utente e degli altri coinvolti, il programma di trattamento e ogni sua modifica.

L’analista del comportamento esegue una valutazione costi-benefici di un programma di trattamento, prima di applicarlo.

L’analista del comportamento prescrive l’uso del rinforzo, anziché della punizione, quando possibile.

Se l’uso della punizione si rivelasse necessario, l’analista del comportamento include sempre l’uso di procedure di rinforzo di comportamenti alternativi.

Prima dell’implementazione di procedure di punizione, l’analista del comportamento assicura che siano stati svolti adeguati trattamenti precedenti, basati sul rinforzo, a meno che la pericolosità o la severità del comportamento necessiti l’immediato uso di procedure aversive.

L’analista del comportamento assicura che le eventuali procedure aversive applicate siano accompagnate da un incrementato livello di training e supervisione delle persone coinvolte. L’uso delle procedure aversive deve essere supportato da dati che ne indicano l’efficacia e, in caso l’efficacia non sia rilevata, la procedura deve essere prontamente modificata. L’analista del comportamento include sempre un piano per terminare l’uso delle procedure aversive, quando non più necessarie.

L’analista del comportamento conferisce crediti appropriati agli autori, quando usa materiale da essi elaborato.

L’analista del comportamento promuove una cultura dell’etica professionale fra i propri colleghi e utenti e rende gli altri edotti a proposito del codice etico degli analisti del comportamento realizzato dal BACB®.

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